Art. 60

Situazioni di emergenza

In vigore dal 23 mar 2016
Situazioni di emergenza 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo istituisce e testa periodicamente le procedure operative per il funzionamento del collegio di risoluzione in situazioni di emergenza, in particolare quelle di importanza sistemica, che possano comportare minacce per la sostenibilità economica di qualsiasi entità del gruppo. 2.   Le procedure operative di cui al paragrafo 1 comprendono come minimo i seguenti elementi: a) i mezzi di comunicazione sicuri da utilizzare; b) l'insieme delle informazioni da scambiare; c) le persone da contattare; d) le procedure di comunicazione che devono essere seguite da parte dei pertinenti membri del collegio.
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Art. 60 Regolamento (UE) 2016/1075 — Situazioni di emergenza | Portale Normativo