Art. 58
Politica di comunicazione
In vigore dal 23 mar 2016
Politica di comunicazione
1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo è l'autorità responsabile della comunicazione con l'impresa madre nell'Unione e con l'autorità di vigilanza su base consolidata, laddove quest'ultima sia diversa dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
2. Le autorità di risoluzione di cui all', paragrafo 2, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE sono le autorità responsabili della comunicazione con le entità e con le autorità competenti nei rispettivi Stati membri.
Storico versioni
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