Art. 57
Scambio di informazioni
In vigore dal 23 mar 2016
Scambio di informazioni
1. Fatte salve le disposizioni degli della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e i membri del collegio assicurano di scambiarsi tutte le informazioni essenziali e pertinenti, siano esse ricevute da un'entità del gruppo, da un'autorità competente, da un'autorità di risoluzione, da qualsiasi altra autorità designata o da ogni altra fonte.
2. Tali informazioni sono adeguate e precise e sono condivise tempestivamente per consentire e agevolare l'efficiente, efficace e completa esecuzione dei propri compiti ai membri del collegio di risoluzione, sia in situazioni normali che in situazioni di emergenza.
3. Ai fini di un coordinamento efficace ed efficiente tra il collegio di vigilanza e quello di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'autorità di vigilanza su base consolidata si scambiano tutte le informazioni necessarie per garantire che i collegi svolgano il proprio ruolo di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE e all' della direttiva 2014/59/UE.
4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo che riceve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 le trasmette ai membri del collegio di risoluzione.
5. Se il collegio è organizzato in sottostrutture, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene pienamente informati tutti i membri del collegio di risoluzione, in tempo utile, in merito alle azioni adottate o alle misure applicate dalle sottostrutture del collegio.
6. Se non previsto diversamente, può essere utilizzato qualsiasi comune mezzo di comunicazione, preferendo mezzi di comunicazione sicuri in particolare laddove si trasmettano informazioni sensibili. Per le informazioni di dominio pubblico è sufficiente che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisca il riferimento a tali informazioni.
7. Se il collegio di risoluzione dispone di un sito web sicuro, quest'ultimo costituisce il principale mezzo di comunicazione.
8. Gli articoli da 50 a 76 del presente regolamento non incidono sui poteri di raccolta di informazioni delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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