Art. 90

Elaborazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

In vigore dal 23 mar 2016
Elaborazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenendo conto delle eventuali deroghe a norma dell', paragrafo 11 o 12, della direttiva 2014/59/UE, prepara un progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione. Tale progetto include ciascuno dei seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione; b) il nome dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti che sono state consultate; c) i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento; d) il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta; e) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'adozione della decisione congiunta; i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dagli Stati membri quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili; f) la data del progetto di decisione congiunta e degli eventuali aggiornamenti rilevanti; g) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE; h) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di impresa madre nell'Unione, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell', paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE; i) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di ciascuna filiazione su base individuale, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell', paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. (2)   Se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale per quanto concerne l'impresa madre nell'Unione o una qualsiasi delle filiazioni del gruppo attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per le autorità di risoluzione tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.
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Art. 90 Regolamento (UE) 2016/1075 — Elaborazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili | Portale Normativo