Art. 88

Proposta a livello di filiazioni

In vigore dal 23 mar 2016
Proposta a livello di filiazioni (1)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle rispettive autorità competenti la loro proposta sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che le filiazioni del gruppo devono soddisfare in ogni momento su base individuale, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell', paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE. (2)   La proposta di cui al paragrafo 1 è motivata, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. (3)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano con l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicano alle autorità competenti nella loro giurisdizione il termine per il ricevimento da parte di queste ultime di osservazioni scritte e pienamente motivate, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. Se le autorità competenti non presentano alcuna osservazione entro il termine stabilito, le autorità di risoluzione delle filiazioni presumono che esse non intendano commentare le rispettive proposte ai sensi del paragrafo 1. (4)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni trasmettono quanto prima all'autorità di risoluzione a livello di gruppo eventuali osservazioni presentate dalle autorità competenti.
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Art. 88 Regolamento (UE) 2016/1075 — Proposta a livello di filiazioni | Portale Normativo