Art. 86

Programmazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

In vigore dal 23 mar 2016
Programmazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili 1.   Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili»). In caso di disaccordo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni. Ai fini dell'adozione della decisione congiunta sui requisiti minimi in parallelo con lo sviluppo e l'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo, come previsto dall', paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili è elaborato tenendo conto del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione. In particolare l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni considerano che il periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili inizi contemporaneamente a quello per la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione. 2.   Il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili è aggiornato regolarmente e comprende almeno le seguenti fasi: a) presentazione della proposta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e di impresa madre alle autorità di risoluzione delle filiazioni e all'autorità di vigilanza su base consolidata; b) presentazione delle proposte delle autorità di risoluzione delle filiazioni sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili relativamente alle entità sotto la loro giurisdizione a livello individuale all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle rispettive autorità competenti; c) dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione, nonché con le autorità di risoluzione delle giurisdizioni in cui sono stabilite succursali significative; d) preparazione e presentazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo del progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione alle autorità di risoluzione delle filiazioni; e) dialogo sul progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione con l'impresa madre nell'Unione e le filiazioni del gruppo, ove previsto dalla legislazione di uno Stato membro; f) adozione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione; g) comunicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione all'impresa madre nell'Unione. 3.   Il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili: a) tiene conto dell'entità e della complessità di ogni fase della procedura di decisione congiunta; b) tiene conto del calendario di altre decisioni congiunte organizzate in seno al collegio di risoluzione; c) tiene conto, nella misura del possibile, del calendario delle altre decisioni congiunte organizzate in seno al pertinente collegio delle autorità di vigilanza, e in particolare del calendario delle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici degli enti a norma dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili è riesaminato alla luce della valutazione della possibilità di risoluzione e ne rispecchia l'esito, in particolare laddove tale valutazione conduca a misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione che possono avere effetti immediati sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o di entità. 4.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità scritte di funzionamento del collegio di risoluzione e dalle relative disposizioni della direttiva 2014/59/UE. 5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'impresa madre nell'Unione e alle entità del gruppo delle quali sono responsabili la data indicativa per il dialogo di cui al paragrafo 2, lettera e), se del caso. 6.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'impresa madre nell'Unione e alle entità del gruppo delle quali sono responsabili la data stimata per la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera g).
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