Art. 84

Elementi della comunicazione delle decisioni individuali

In vigore dal 23 mar 2016
Elementi della comunicazione delle decisioni individuali 1.   In assenza di una decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, in conformità dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, la decisione adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo è comunicata per iscritto senza indebito ritardo ai membri del collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo che adotta la decisione; b) il nome dell'impresa madre nell'Unione a cui si riferisce e si applica la decisione; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione; d) la data della decisione; e) le misure ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e il termine entro il quale dare seguito a tali misure; f) ove le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione non siano accettate o siano accettate parzialmente dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera e) del presente paragrafo ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti; g) i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, nella procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; h) osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo. 2.   Le autorità di risoluzione che decidono in merito alle misure che devono essere adottare dalle filiazioni a livello individuale, in assenza di una decisione congiunta, trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione che adotta la decisione; b) il nome delle entità nella giurisdizione dell'autorità di risoluzione a cui si riferisce e si applica la decisione; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione; d) la data della decisione; e) le misure ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione e il termine entro il quale le entità interessate danno seguito a tali misure; f) ove le misure proposte dalle filiazioni ai sensi dell', paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE, non siano accettate o siano accettate parzialmente dalle rispettive autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dalle filiazioni sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera e) del presente paragrafo ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti; g) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e una spiegazione circa i motivi del disaccordo sulle misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo per affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione. 3.   Qualora sia stata consultata l'ABE, le decisioni adottate in assenza di una decisione congiunta includono una spiegazione circa i motivi per cui non è stato seguito il parere dell'ABE.
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Art. 84 Regolamento (UE) 2016/1075 — Elementi della comunicazione delle decisioni individuali | Portale Normativo