Art. 82

Comunicazione della decisione congiunta

In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione della decisione congiunta 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta all'organo di amministrazione dell'impresa madre nell'Unione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera g). L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito a tale comunicazione. 2.   Laddove alcune delle misure adottate a norma dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE siano rivolte a particolari entità del gruppo diverse dall'impresa madre nell'Unione, le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono agli organi di amministrazione di tali entità sotto la loro giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera g). 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può discutere nel dettaglio con l'impresa madre nell'Unione il contenuto e l'applicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione. 4.   Le autorità di risoluzione delle filiazioni possono discutere nel dettaglio con le entità sotto la loro giurisdizione il contenuto e l'applicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.
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Art. 82 Regolamento (UE) 2016/1075 — Comunicazione della decisione congiunta | Portale Normativo