Art. 80
Elaborazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione
In vigore dal 23 mar 2016
Elaborazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione
1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenuto conto dell'esito del dialogo di cui all', paragrafi 5 e 6, se del caso, predispone un progetto di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.
2. Tale progetto include ciascuno dei seguenti elementi:
a)
il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta;
b)
i nomi dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta;
c)
i nomi delle pertinenti autorità competenti e i nomi delle autorità di risoluzione di succursali significative che sono state consultate in merito alla possibilità di risoluzione del gruppo, alle misure da adottare per affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti, e alle eventuali osservazioni e misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione;
d)
i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento;
e)
i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta;
f)
la data della decisione congiunta;
g)
le misure ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni e il termine entro il quale le rispettive entità del gruppo danno seguito a tali misure;
h)
ove le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione non siano accettate o siano accettate parzialmente dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera g) ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;
i)
una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell'ambito della procedura di decisione congiunta;
j)
qualora l'ABE sia stata consultata durante la procedura di decisione congiunta, una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.
Storico versioni
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