Art. 89

Dialogo sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

In vigore dal 23 mar 2016
Dialogo sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza un dialogo con le autorità di risoluzione delle filiazioni sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione. (2)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni discutono della riconciliazione tra la proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la proposta di requisiti a livello di impresa madre e di ciascuna filiazione.
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Art. 89 Regolamento (UE) 2016/1075 — Dialogo sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili | Portale Normativo