Art. 56
Aspetti operativi delle riunioni e delle altre attività del collegio
In vigore dal 23 mar 2016
Aspetti operativi delle riunioni e delle altre attività del collegio
1. I collegi di risoluzione convocano almeno una riunione de visu all'anno. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, con il consenso di tutti i membri del collegio e tenuto conto delle specificità del gruppo, può determinare una diversa frequenza delle riunioni de visu del collegio di risoluzione.
2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza regolarmente altre attività del collegio, in particolare quando è necessario un dialogo tra membri del collegio.
3. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara l'ordine del giorno e gli obiettivi delle riunioni programmate e delle altre attività, e li trasmette ai membri del collegio.
4. Tutti i membri del collegio di risoluzione che prendono parte alle riunioni del collegio o alle altre attività garantiscono la partecipazione dei rappresentanti competenti in relazione agli obiettivi della riunione e delle altre attività del collegio di risoluzione; garantiscono altresì che tali rappresentanti abbiano il potere di impegnare le rispettive autorità, nella massima misura possibile, nel caso in cui nel corso di dette riunioni o altre attività debbano essere adottate decisioni.
5. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che i documenti pertinenti siano distribuiti con debito anticipo prima di una determinata riunione o attività del collegio di risoluzione.
6. I risultati e le decisioni delle riunioni del collegio o delle altre attività sono documentati per iscritto e comunicati ai membri a tempo debito.
Storico versioni
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