Art. 65

Trasmissione delle informazioni da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Trasmissione delle informazioni da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma dell' alle autorità di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, invitandole a presentare osservazioni entro un termine specifico in merito alla necessità di informazioni aggiuntive. 2.   Qualsiasi autorità che riceve le informazioni può chiedere informazioni aggiuntive all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro il termine di cui al paragrafo 1, qualora ritenga rilevanti dette informazioni aggiuntive per l'ente o la succursale di sua competenza ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione. In tal caso si applicano le pertinenti disposizioni dell'. 3.   La trasmissione di informazioni da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di cui al paragrafo 2 non è ritenuta completa fino all'effettiva trasmissione sia delle informazioni iniziali che di quelle successive. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenuto conto del paragrafo 3, comunica al collegio di risoluzione la data di inizio del periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione in conformità dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. 5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE si scambiano le informazioni aggiuntive necessarie per agevolare la stesura del piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui agli della medesima direttiva.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2016/1075 — Trasmissione delle informazioni da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo | Portale Normativo