Art. 23
Fasi della valutazione
In vigore dal 23 mar 2016
Fasi della valutazione
1. Le autorità di risoluzione valutano la possibilità di risoluzione procedendo alle fasi consecutive seguenti:
a)
valutazione della fattibilità e credibilità della liquidazione dell'ente o del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza a norma dell';
b)
selezione di una strategia di risoluzione preferenziale da sottoporre a valutazione a norma dell';
c)
valutazione della fattibilità della strategia di risoluzione prescelta a norma degli articoli da 26 a 31;
d)
valutazione della credibilità della strategia di risoluzione prescelta a norma dell'.
2. L'autorità di risoluzione che reputa chiaro che determinati enti o gruppi comportano rischi analoghi per il sistema finanziario, o che le situazioni in cui la fattibilità di una loro liquidazione pare improbabile sono analoghe, può valutare la fattibilità e la credibilità della liquidazione di tali enti o gruppi in modo analogo o identico.
In particolare, i tipi di enti di cui al primo comma possono essere determinati conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE.
3. Se conclude che non sarebbe fattibile o credibile liquidare l'ente o le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure che l'azione di risoluzione sarebbe altrimenti necessaria nel pubblico interesse perché la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di raggiungere nella stessa misura gli obiettivi della risoluzione, l'autorità di risoluzione individua la strategia di risoluzione preferenziale adatta all'ente o al gruppo basandosi sulle informazioni da questo comunicate a norma dell' della direttiva 2014/59/UE e sui criteri stabiliti nel presente regolamento. Individua altresì, per quanto necessario, le varianti che permettono di affrontare le situazioni in cui la strategia potrebbe non essere fattibile o credibile.
4. Le valutazioni della fattibilità e della credibilità della strategia di risoluzione preferenziale comprendono la valutazione di tutte le varianti proposte nel suo ambito.
5. L'autorità di risoluzione richiede all'ente o al gruppo, conformemente all' della direttiva 2014/59/UE, le ulteriori informazioni necessarie per effettuare le valutazioni della strategia preferenziale e delle varianti.
6. Se del caso, l'autorità di risoluzione modifica la strategia di risoluzione preferenziale o prende in considerazione strategie alternative basandosi su una valutazione completa della fattibilità e della credibilità della strategia di risoluzione preferenziale di cui al paragrafo 4.
7. Se modifica la strategia di risoluzione preferenziale, l'autorità di risoluzione valuta la fattibilità e la credibilità di tale strategia rivista in conformità, rispettivamente, dell' e dell'.
Storico versioni
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