Art. 98
Dialogo sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo
In vigore dal 23 mar 2016
Dialogo sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo
1. Dopo aver ricevuto la notifica di cui all', paragrafo 3, lettera a) o h), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo si adopera per organizzare un dialogo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo a cui partecipino almeno i membri del collegio che rappresentano le autorità di risoluzione delle filiazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette ai membri le seguenti informazioni:
a)
la notifica ricevuta;
b)
la sua proposta sui temi di cui al paragrafo 3;
c)
il termine entro il quale dovrebbe concludersi il dialogo.
3. Il dialogo verte su quanto segue:
a)
se, conformemente all' o 92 della direttiva 2014/59/UE, la risoluzione della filiazione o dell'impresa madre nell'Unione avrebbe dimensioni di gruppo e richiederebbe l'elaborazione di un programma di risoluzione di gruppo;
b)
se il piano di finanziamento debba basarsi sulla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali, in conformità dell' della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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