Art. 107

Comunicazione della decisione congiunta al collegio

In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione della decisione congiunta al collegio 1.   La decisione congiunta finale è trasmessa senza indebito ritardo dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo. 2.   Una sintesi della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo è trasmessa dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai membri del collegio di risoluzione.
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Art. 107 Regolamento (UE) 2016/1075 — Comunicazione della decisione congiunta al collegio | Portale Normativo