Art. 107
Comunicazione della decisione congiunta al collegio
In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione della decisione congiunta al collegio
1. La decisione congiunta finale è trasmessa senza indebito ritardo dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo.
2. Una sintesi della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo è trasmessa dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai membri del collegio di risoluzione.
Storico versioni
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