Art. 109
Processo decisionale tra autorità di risoluzione non dissenzienti
In vigore dal 23 mar 2016
Processo decisionale tra autorità di risoluzione non dissenzienti
1. Come stabilito all', paragrafo 9, e all', paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione non dissenzienti procedono in conformità degli del presente regolamento e concordano tra di loro una decisione congiunta.
2. La decisione congiunta contiene tutti gli elementi di cui agli , in aggiunta alle informazioni sul disaccordo ricevute conformemente all', paragrafo 2.
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