Art. 106
Finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo
In vigore dal 23 mar 2016
Finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo
1. Le autorità di risoluzione che ricevono la decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 5, e non sono in disaccordo con essa forniscono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo una dichiarazione scritta del loro consenso, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, entro il termine stabilito.
2. La decisione congiunta finale sul programma di risoluzione di gruppo è composta dalla decisione congiunta finale e dalle dichiarazioni scritte di consenso ad essa accluse.
Storico versioni
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