Art. 104

Consultazione sul programma di risoluzione di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Consultazione sul programma di risoluzione di gruppo 1.   I membri del collegio di risoluzione che ricevono il progetto di programma di risoluzione di gruppo in conformità dell', paragrafo 3, esprimono eventuali divergenze d'opinione o preoccupazioni importanti. 2.   Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti possono riguardare tutti gli aspetti del progetto di programma di risoluzione di gruppo, tra cui: a) eventuali ostacoli relativi al diritto nazionale o di altra natura, che possano impedire la realizzazione del programma di risoluzione di gruppo in conformità con la strategia e le azioni di risoluzione; b) tutti i pertinenti aggiornamenti delle informazioni presentate per la messa in comune dei meccanismi di finanziamento che potrebbero influire sull'esecuzione del piano di finanziamento; c) l'impatto del programma di risoluzione di gruppo o del piano di finanziamento sulle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo nel rispettivo Stato membro. 3.   Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono enunciate in maniera chiara per iscritto, eventualmente in formato elettronico, e sono pienamente motivate. Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono espresse senza indebito ritardo, riconoscendo l'urgenza della situazione ed entro il termine stabilito all', paragrafo 3. 4.   Allo scadere del termine fissato l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume che tutti i membri che non hanno espresso divergenze d'opinione o preoccupazioni concordino con il programma di risoluzione di gruppo.
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Art. 104 Regolamento (UE) 2016/1075 — Consultazione sul programma di risoluzione di gruppo | Portale Normativo