Art. 102

Procedura per la decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Procedura per la decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo La procedura per l'adozione di una decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell', paragrafo 4, o dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE comprende le fasi seguenti: 1) preparazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicazione ai membri del collegio di risoluzione; 2) consultazione sul progetto di programma di risoluzione di gruppo almeno delle autorità di risoluzione delle entità oggetto di tale programma; 3) preparazione e comunicazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto di tale programma; 4) finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo ai sensi dell', paragrafo 7, o dell', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE; 5) comunicazione dell'esito della decisione congiunta ai membri del collegio di risoluzione.
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Art. 102 Regolamento (UE) 2016/1075 — Procedura per la decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo | Portale Normativo