Art. 103

Preparazione e comunicazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Preparazione e comunicazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo 1.   Il progetto di programma di risoluzione di gruppo è elaborato dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e comprende i seguenti elementi: a) una descrizione delle eventuali misure che devono essere attuate al fine di assicurare che il programma di risoluzione di gruppo possa diventare operativo; b) una descrizione degli eventuali presupposti giuridici o normativi da soddisfare per l'attuazione del programma di risoluzione di gruppo; c) i tempi per l'esecuzione del programma di risoluzione di gruppo, unitamente al calendario e alla sequenza di ciascuna azione di risoluzione da intraprendere; d) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il coordinamento delle azioni di risoluzione, la comunicazione esterna e quella interna nei confronti dei membri del collegio di risoluzione e i recapiti dei membri del collegio di risoluzione; e) un piano di finanziamento, sulla base dell' della direttiva 2014/59/UE, ove opportuno e tenendo conto della necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento. 2.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che il progetto di programma di risoluzione di gruppo comprenda: a) una spiegazione del motivo per cui deve essere scelta un'opzione alternativa al piano di risoluzione, a norma dell' della direttiva 2014/59/UE, comprese le ragioni per cui si ritiene che le azioni proposte possano conseguire con maggiore efficienza gli obiettivi della risoluzione e i principi di cui agli di tale direttiva rispetto alla strategia e alle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; b) un'identificazione e una descrizione degli elementi del programma di risoluzione di gruppo che si discostano dal piano di risoluzione di cui all' della direttiva 2014/59/UE. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di programma di risoluzione ai membri del collegio di risoluzione senza indebito ritardo e rispettando il termine: a) in conformità dell' per quanto concerne la consultazione; b) in conformità dell' per quanto concerne la finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo elabora e comunica il progetto di programma di risoluzione di gruppo senza indebiti ritardi e tenendo conto dei termini di cui all' della direttiva 2014/59/UE, se del caso. 5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che i termini di cui al paragrafo 3 siano tali da consentire alle autorità di esprimere i loro pareri tenendo conto del termine di cui all' della direttiva 2014/59/UE, se del caso.
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Art. 103 Regolamento (UE) 2016/1075 — Preparazione e comunicazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo | Portale Normativo