Art. 101

Finalizzazione della valutazione o della decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Finalizzazione della valutazione o della decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo 1.   Alla scadenza del termine per la consultazione e senza indebiti ritardi, tenendo conto del termine di cui all' della direttiva 2014/59/UE, se del caso, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo finalizza la valutazione o la decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo. La valutazione o la decisione finale comprende altresì un parere sulla necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento nazionali ai fini del piano di finanziamento in conformità dell' della direttiva 2014/59/UE, e include eventuali modifiche per tenere conto delle preoccupazioni e delle divergenze d'opinione espresse durante la consultazione. 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisce le motivazioni della valutazione o della decisione con cui ritiene non necessario un programma di risoluzione di gruppo solo se durante la consultazione sono state sollevate divergenze d'opinione e preoccupazioni importanti. 3.   Qualora sia stata consultata l'ABE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo spiega per quale motivo la valutazione finale è difforme dal parere che essa ha fornito. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica, senza indebito ritardo, la sua valutazione o decisione finale ai membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura. 5.   Qualora ritenga necessario un programma di risoluzione di gruppo, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo può decidere di non comunicare la sua valutazione o decisione finale, come previsto al paragrafo 4, e di procedere ad applicare la procedura per la preparazione del programma di risoluzione di gruppo di cui all'.
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