Art. 99

Preparazione e comunicazione del progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Preparazione e comunicazione del progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo 1.   Al fine di valutare la necessità di un programma di risoluzione di gruppo ai sensi dell', paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara il suo progetto di valutazione successivamente al ricevimento della notifica di cui all', paragrafo 1, di tale direttiva. 2.   Per stabilire che non è necessario un programma di risoluzione di gruppo, a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara il progetto di decisione dopo aver verificato che l'impresa madre nell'Unione soddisfa le condizioni di cui agli di tale direttiva e che non si applica nessuna delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dell'esito del dialogo, se del caso, nella preparazione del progetto di valutazione o di decisione. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di valutazione o di decisione al collegio di risoluzione precisando: a) ai fini dell' della direttiva 2014/59/UE, il proprio parere sul probabile impatto delle azioni di risoluzione notificate o delle misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza sul gruppo e sulle entità del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione in relazione ad un'entità del gruppo in un altro Stato membro; b) ai fini dell' della direttiva 2014/59/UE, il suo parere sulla non applicabilità di una qualsiasi delle condizioni per un programma di risoluzione di gruppo di cui all', paragrafo 1, di detta direttiva, tenendo debito conto delle condizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo; c) il suo parere sulla necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento ai fini del piano di finanziamento in conformità dell' della direttiva 2014/59/UE. 5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo allega al suo progetto di valutazione o di decisione tutte le informazioni importanti pertinenti che essa ha ricevuto a norma dell' o 92 della direttiva 2014/59/UE, e fissa un termine chiaro entro il quale i membri del collegio di risoluzione esprimono preoccupazioni o divergenze d'opinione rispetto al progetto di valutazione o di decisione. 6.   Il progetto di valutazione o di decisione è redatto e trasmesso dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo al collegio di risoluzione senza indebito ritardo e, se del caso, rispettando il termine di cui all' della direttiva 2014/59/UE.
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Art. 99 Regolamento (UE) 2016/1075 — Preparazione e comunicazione del progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo | Portale Normativo