Art. 97

Procedura di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Procedura di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo La procedura per la valutazione della necessità di un programma di risoluzione di gruppo comprende le seguenti fasi: 1) dialogo, ove possibile, sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo e della messa in comune dei meccanismi di finanziamento; 2) progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicazione ai membri del collegio di risoluzione; 3) consultazione sul progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo tra i membri del collegio di risoluzione; 4) finalizzazione della valutazione o della decisione in merito alla necessità di un programma di risoluzione di gruppo e comunicazione al collegio di risoluzione.
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Art. 97 Regolamento (UE) 2016/1075 — Procedura di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo | Portale Normativo