Art. 103
Preparazione e comunicazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo
In vigore dal 23 mar 2016
Preparazione e comunicazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo
1. Il progetto di programma di risoluzione di gruppo è elaborato dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e comprende i seguenti elementi:
a)
una descrizione delle eventuali misure che devono essere attuate al fine di assicurare che il programma di risoluzione di gruppo possa diventare operativo;
b)
una descrizione degli eventuali presupposti giuridici o normativi da soddisfare per l'attuazione del programma di risoluzione di gruppo;
c)
i tempi per l'esecuzione del programma di risoluzione di gruppo, unitamente al calendario e alla sequenza di ciascuna azione di risoluzione da intraprendere;
d)
la ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il coordinamento delle azioni di risoluzione, la comunicazione esterna e quella interna nei confronti dei membri del collegio di risoluzione e i recapiti dei membri del collegio di risoluzione;
e)
un piano di finanziamento, sulla base dell' della direttiva 2014/59/UE, ove opportuno e tenendo conto della necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento.
2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che il progetto di programma di risoluzione di gruppo comprenda:
a)
una spiegazione del motivo per cui deve essere scelta un'opzione alternativa al piano di risoluzione, a norma dell' della direttiva 2014/59/UE, comprese le ragioni per cui si ritiene che le azioni proposte possano conseguire con maggiore efficienza gli obiettivi della risoluzione e i principi di cui agli di tale direttiva rispetto alla strategia e alle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;
b)
un'identificazione e una descrizione degli elementi del programma di risoluzione di gruppo che si discostano dal piano di risoluzione di cui all' della direttiva 2014/59/UE.
3. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di programma di risoluzione ai membri del collegio di risoluzione senza indebito ritardo e rispettando il termine:
a)
in conformità dell' per quanto concerne la consultazione;
b)
in conformità dell' per quanto concerne la finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo.
4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo elabora e comunica il progetto di programma di risoluzione di gruppo senza indebiti ritardi e tenendo conto dei termini di cui all' della direttiva 2014/59/UE, se del caso.
5. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che i termini di cui al paragrafo 3 siano tali da consentire alle autorità di esprimere i loro pareri tenendo conto del termine di cui all' della direttiva 2014/59/UE, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-103