Art. 104
Consultazione sul programma di risoluzione di gruppo
In vigore dal 23 mar 2016
Consultazione sul programma di risoluzione di gruppo
1. I membri del collegio di risoluzione che ricevono il progetto di programma di risoluzione di gruppo in conformità dell', paragrafo 3, esprimono eventuali divergenze d'opinione o preoccupazioni importanti.
2. Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti possono riguardare tutti gli aspetti del progetto di programma di risoluzione di gruppo, tra cui:
a)
eventuali ostacoli relativi al diritto nazionale o di altra natura, che possano impedire la realizzazione del programma di risoluzione di gruppo in conformità con la strategia e le azioni di risoluzione;
b)
tutti i pertinenti aggiornamenti delle informazioni presentate per la messa in comune dei meccanismi di finanziamento che potrebbero influire sull'esecuzione del piano di finanziamento;
c)
l'impatto del programma di risoluzione di gruppo o del piano di finanziamento sulle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo nel rispettivo Stato membro.
3. Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono enunciate in maniera chiara per iscritto, eventualmente in formato elettronico, e sono pienamente motivate.
Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono espresse senza indebito ritardo, riconoscendo l'urgenza della situazione ed entro il termine stabilito all', paragrafo 3.
4. Allo scadere del termine fissato l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume che tutti i membri che non hanno espresso divergenze d'opinione o preoccupazioni concordino con il programma di risoluzione di gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-104