Art. 109 · Processo decisionale tra autorità di risoluzione non dissenzienti

Art. 109

Processo decisionale tra autorità di risoluzione non dissenzienti

In vigore dal 23 mar 2016
Processo decisionale tra autorità di risoluzione non dissenzienti 1.   Come stabilito all', paragrafo 9, e all', paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione non dissenzienti procedono in conformità degli del presente regolamento e concordano tra di loro una decisione congiunta. 2.   La decisione congiunta contiene tutti gli elementi di cui agli , in aggiunta alle informazioni sul disaccordo ricevute conformemente all', paragrafo 2.
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