Art. 107 · Comunicazione della decisione congiunta al collegio

Art. 107

Comunicazione della decisione congiunta al collegio

In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione della decisione congiunta al collegio 1.   La decisione congiunta finale è trasmessa senza indebito ritardo dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo. 2.   Una sintesi della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo è trasmessa dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai membri del collegio di risoluzione.
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