Art. 26
Valutazione della fattibilità della strategia di risoluzione
In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità della strategia di risoluzione
1. Le autorità di risoluzione valutano se sia fattibile un'applicazione efficace della strategia di risoluzione prescelta in tempi adeguati e individuano i potenziali ostacoli all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
2. Le autorità di risoluzione esaminano gli ostacoli alla stabilizzazione a breve termine dell'ente o del gruppo. Le autorità di risoluzione considerano inoltre i prevedibili ostacoli alla riorganizzazione aziendale richiesta a norma dell' della direttiva 2014/59/UE o altrimenti probabilmente richiesta qualora la strategia di risoluzione preveda di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine di tutto l'ente o il gruppo o di una sua parte.
3. Gli ostacoli sono classificati almeno nelle categorie seguenti:
a)
struttura e operazioni;
b)
risorse finanziarie;
c)
informazioni;
d)
aspetti transfrontalieri;
e)
aspetti giuridici.
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