Art. 22

Categorie di informazioni da inserire nei piani di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Categorie di informazioni da inserire nei piani di risoluzione Il piano di risoluzione prevede almeno gli elementi di cui ai punti da 1) a 8) del presente articolo, comprese tutte le informazioni richieste agli della direttiva 2014/59/UE e tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire la realizzazione della strategia di risoluzione: 1) sintesi del piano, comprese la descrizione dell'ente o del gruppo e una sintesi degli elementi di cui ai punti da 2) a 8); 2) descrizione della strategia di risoluzione considerata nel piano, che comprenda quanto segue: a) indicazione delle diverse azioni di risoluzione previste dal piano; b) indicazione della o delle persone giuridiche alle quali sarebbero applicate le azioni di risoluzione; c) indicazione delle funzioni essenziali e delle linee di business principali che saranno mantenute e di quelle di cui è prevista la separazione dalle altre funzioni; d) stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano a norma dell', paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2014/59/UE; e) descrizione particolareggiata delle varianti della strategia di risoluzione preferenziale prese in considerazione per affrontare situazioni in cui questa non può essere attuata; f) descrizione del processo decisionale ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione, compresi i tempi necessari per le decisioni; g) per i piani di risoluzione di gruppo, intese per la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti degli Stati membri in cui entità del gruppo sono ubicate o hanno succursali significative e le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui sono ubicate entità del gruppo, in linea con le modalità e le procedure redatte per iscritto di cui al capo VI, sezione I; 3) descrizione delle informazioni, e delle modalità di loro trasmissione, necessarie per attuare in modo efficace la strategia di risoluzione, compresi almeno gli elementi seguenti: a) descrizione delle informazioni e dei processi atti a garantire la disponibilità nei tempi adeguati delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, in particolare a norma degli della direttiva 2014/59/UE, e della commerciabilità, in particolare in applicazione dei requisiti di commercializzazione riguardo allo strumento della vendita dell'attività d'impresa e allo strumento dell'ente-ponte; b) mappatura delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in riferimento alle persone giuridiche, nella quale sono indicate in particolare le funzioni essenziali e le linee di business principali che fanno capo a entità sottoposte ad azioni di risoluzione e le funzioni essenziali o le linee di business principali ripartite tra persone giuridiche diverse che l'attuazione della strategia di risoluzione separerebbe; c) descrizione delle modalità di condivisione delle informazioni tra le autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti, anche in altri Stati membri o in paesi terzi, a norma dell' della direttiva 2014/59/UE; d) descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE siano aggiornate e, quando necessario, a disposizione delle autorità di risoluzione; 4) descrizione delle disposizioni adottate per garantire la continuità operativa dell'accesso alle funzioni essenziali nella fase di risoluzione, tra cui almeno la descrizione degli elementi seguenti: a) sistemi e operazioni essenziali condivisi che devono essere mantenuti per preservare la continuità delle funzioni essenziali e disposizioni che ne assicurano la solidità contrattuale e operativa nella fase di risoluzione; b) interdipendenze interne ed esterne essenziali per il mantenimento della continuità operativa; c) disposizioni atte a garantire l'accesso ai sistemi di pagamento o ad altre infrastrutture finanziarie necessario per preservare le funzioni essenziali, compresa la valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti; 5) descrizione del fabbisogno di finanziamento e delle fonti di finanziamento necessarie per l'attuazione della strategia di risoluzione prevista nel piano, che comprenda almeno i seguenti elementi: a) descrizione del fabbisogno di finanziamento, funding compreso, e di liquidità ai fini della strategia di risoluzione; b) descrizione delle potenziali fonti di finanziamento (funding) della risoluzione, comprese le condizioni di finanziamento, precondizioni per usarle, tempi della relativa disponibilità, entità che possono finanziare e requisiti di garanzie reali; c) se pertinente, descrizione e analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano di risoluzione, l'ente o il gruppo può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale (diversi dall'assistenza di liquidità di emergenza o altra assistenza non ordinaria) nella fase di risoluzione, compresa l'identificazione delle garanzie reali disponibili; d) per i gruppi, descrizione dei principi concordati per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diverse giurisdizioni e anche in diversi Stati membri a norma dell', paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2014/59/UE; 6) piani di comunicazione con importanti gruppi di portatori d'interesse, compresi almeno i seguenti: a) direzione, proprietà e personale dell'ente o del gruppo, indicando anche le procedure di consultazione del personale e, se applicabile, il dialogo con le parti sociali nella fase di risoluzione e una valutazione dell'impatto del piano sui dipendenti; b) clienti, media e grande pubblico; c) depositanti, azionisti, obbligazionisti, controparti, infrastrutture dei mercati finanziari e altri partecipanti al mercato interessati; d) organi amministrativi o giudiziari di cui occorre l'approvazione o autorizzazione ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione; e) consulenti necessari per attuare la strategia di risoluzione; 7) conclusioni della valutazione della possibilità di risoluzione, comprendenti almeno gli elementi seguenti: a) se la risoluzione dell'ente o del gruppo è al momento possibile o no; b) sintesi delle conclusioni della valutazione della liquidazione di cui all', paragrafo 1, lettera a); c) descrizione particolareggiata degli ostacoli alla possibilità di risoluzione individuati e delle misure proposte dall'ente o dal gruppo oppure imposte dall'autorità di risoluzione per superarli o eliminarli; d) quantificazione della variazione dei requisiti minimi di passività ammissibili, o ubicazione adeguata delle passività ammissibili, necessaria per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, tenuto conto dei criteri stabiliti all', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e precisati negli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 2, della stessa direttiva; 8) parere sul piano di risoluzione espresso dall'ente o dal gruppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento (UE) 2016/1075 — Categorie di informazioni da inserire nei piani di risoluzione | Portale Normativo