Art. 21
Natura della o delle entità oggetto di valutazione
In vigore dal 23 mar 2016
Natura della o delle entità oggetto di valutazione
Per valutare la credibilità generale di un piano di risanamento a norma degli , l'autorità competente tiene conto della natura dell'attività della o delle entità interessate dal piano, delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri enti e gruppi e con il sistema finanziario in generale.
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