Art. 20

Requisiti specifici per i piani di risanamento di gruppo

In vigore dal 23 mar 2016
Requisiti specifici per i piani di risanamento di gruppo Per valutare se il piano di risanamento di gruppo soddisfi i criteri dell', paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente verifica quanto segue: 1) misura in cui il piano è in grado di stabilizzare il gruppo nel complesso e i suoi singoli enti, tenuto conto in particolare di quanto segue: a) disponibilità di opzioni di risanamento a livello di gruppo per ripristinare, se necessario, la posizione finanziaria di una filiazione senza perturbare la solidità finanziaria del gruppo; b) se, in seguito all'attuazione di una data opzione di risanamento, il gruppo nel complesso e qualsiasi suo ente che, secondo tale opzione, è destinato a continuare l'attività disporrebbero ancora di un modello di business economicamente sostenibile; c) se le disposizioni incluse nel piano assicurano il coordinamento e la coerenza delle misure che devono essere adottate, rispettivamente, a livello di impresa madre o di ente soggetto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, o a livello di singolo ente. È verificata in particolare la misura in cui i processi di governance previsti dal piano tengono conto dell'assetto di governance delle singole filiazioni e delle restrizioni giuridiche applicabili; 2) se il piano prevede soluzioni per superare gli ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo individuati in relazione a uno scenario di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE; se gli ostacoli non possono essere superati, fino a che punto misure di risanamento alternative possono raggiungere gli stessi obiettivi; 3) se il piano prevede soluzioni per superare i sostanziali ostacoli individuati, di carattere pratico o giuridico, all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo; se gli ostacoli non possono essere superati, fino a che punto opzioni di risanamento alternative potrebbero raggiungere gli stessi obiettivi.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2016/1075 — Requisiti specifici per i piani di risanamento di gruppo | Portale Normativo