Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 lug 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;
2) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;
3) «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;
4) «sede di negoziazione»: un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;
5) «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli del regolamento (CE) n. 1287/2006;
6) «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;
7) «derivato OTC» o «contratto derivato OTC»: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE;
8) «controparte finanziaria»: un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
9) «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;
10) «schemi pensionistici»:
a)
gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;
b)
le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’ della direttiva 2003/41/CE;
c)
le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;
d)
altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che:
i)
siano riconosciuti dal diritto interno; e
ii)
siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;
11) «rischio di credito di controparte»: rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;
12) «accordo di interoperabilità»: accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni;
13) «autorità competente»: l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’;
14) «partecipante diretto»: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
15) «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;
16) «gruppo»: il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;
17) «ente finanziario»: impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;
18) «società di partecipazione finanziaria»: ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (25);
19) «impresa di servizi ausiliari»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi;
20) «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (26), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;
21) «impresa madre»: un’impresa madre quale descritta agli della direttiva 83/349/CEE;
22) «impresa figlia»: un’impresa figlia quale descritta agli della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;
23) «controllo»: la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’ della direttiva 83/349/CEE;
24) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
a)
partecipazione, attraverso la proprietà diretta o tramite un legame di controllo del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; oppure
b)
legame di controllo o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
25) «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi dell’ della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (27), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;
26) «riserve»: le riserve ai sensi dell’ della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (28), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;
27) «consiglio»: il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;
28) «membro indipendente del consiglio»: un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;
29) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.
Storico versioni
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