Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente; 2)   «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati; 3)   «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni; 4)   «sede di negoziazione»: un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva; 5)   «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli del regolamento (CE) n. 1287/2006; 6)   «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse; 7)   «derivato OTC» o «contratto derivato OTC»: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE; 8)   «controparte finanziaria»: un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE; 9)   «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8; 10)   «schemi pensionistici»: a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi; b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’ della direttiva 2003/41/CE; c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento; d) altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che: i) siano riconosciuti dal diritto interno; e ii) siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche; 11)   «rischio di credito di controparte»: rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione; 12)   «accordo di interoperabilità»: accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni; 13)   «autorità competente»: l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’; 14)   «partecipante diretto»: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione; 15)   «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata; 16)   «gruppo»: il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE; 17)   «ente finanziario»: impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE; 18)   «società di partecipazione finanziaria»: ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (25); 19)   «impresa di servizi ausiliari»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi; 20)   «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (26), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta; 21)   «impresa madre»: un’impresa madre quale descritta agli della direttiva 83/349/CEE; 22)   «impresa figlia»: un’impresa figlia quale descritta agli della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese; 23)   «controllo»: la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’ della direttiva 83/349/CEE; 24)   «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da: a) partecipazione, attraverso la proprietà diretta o tramite un legame di controllo del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; oppure b) legame di controllo o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese. Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; 25)   «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi dell’ della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (27), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti; 26)   «riserve»: le riserve ai sensi dell’ della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (28), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio; 27)   «consiglio»: il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale; 28)   «membro indipendente del consiglio»: un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio; 29)   «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.
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