Art. 9

Obbligo di segnalazione

In vigore dal 4 lug 2012
Obbligo di segnalazione 1.   Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’ o riconosciuto conformemente all’. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto. Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati: a) stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere a tale data; b) stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti o le CCP soggette all’obbligo di segnalazione possono delegare la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato. Le controparti e le CCP provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano segnalate senza generare duplicazioni. 2.   Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione. 3.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le CCP provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’AESFEM. In questo caso l’AESFEM provvede a che tutti i soggetti competenti di cui all’, paragrafo 3, abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati. 4.   La controparte o la CCP che segnala le informazioni relative a un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’AESFEM o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte o di una CCP non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla divulgazione. 5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni e le tipologie di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 3 per le differenti categorie di derivati. Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 specificano almeno: a) le parti del contratto derivato e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso; b) le principali caratteristiche dei contratti derivati, compresi il tipo, la scadenza sottostante, il valore nozionale, il prezzo e la data di regolamento. L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino: a) formato e frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per le diverse categorie di derivati; b) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati, con indicazione di eventuali applicazioni graduali, per i contratti stipulati prima che si applichi l’obbligo di segnalazione. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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