Art. 81

Trasparenza e disponibilità dei dati

In vigore dal 4 lug 2012
Trasparenza e disponibilità dei dati 1.   Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati. 2.   I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi. 3.   I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi: a) l’AESFEM; b) il CERS; c) l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni; d) l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti derivati; e) i membri interessati del SEBC; f) le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’; g) le autorità di vigilanza nominate a norma dell’ della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (32); h) le autorità competenti degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione; i) le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale di cooperazione con l’AESFEM di cui all’; j) l’Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell’energia. 4.   L’AESFEM condivide con le altre autorità dell’Unione interessate le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni. 5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nonché gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso alle necessarie informazioni. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non siano atte a identificare le parti di alcun contratto. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

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