Art. 4

Obbligo di compensazione

In vigore dal 4 lug 2012
Obbligo di compensazione 1.   Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni: a) sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità: i) tra due controparti finanziarie; ii) tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b); iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b); iv) tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all’obbligo di compensazione se fosse stabilito nell’Unione; o v) tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e b) sono stipulati o novati: i) a decorrere dalla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; o ii) a decorrere dalla data di comunicazione di cui all’, paragrafo 1, ma anteriormente alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, lettera c). 2.   I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all’ non sono soggetti all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’. L’esenzione di cui al primo comma si applica solo: a) se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010; b) ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione. 3.   I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell’ o riconosciuta ai sensi dell’ come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b). A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli . 4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma. L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

eli:reg:2012:648:oj#art-4

In sintesi

L'articolo stabilisce che i contratti derivati OTC soggetti a tale disciplina devono essere compensati se stipulati tra specifiche tipologie di controparti e a partire da determinate date. L'obbligo riguarda operazioni tra controparti finanziarie, non finanziarie qualificate o soggetti di paesi terzi a date condizioni. I contratti che costituiscono operazioni infragruppo possono beneficiare di un'esenzione dall'obbligo di compensazione. Per fruire dell'esenzione infragruppo è necessario procedere a una preventiva notifica o richiedere un'autorizzazione alle autorità competenti, le quali possono opporsi.

Perché esiste questa norma

La norma introduce l'obbligo di compensazione per determinate categorie di contratti derivati OTC al fine di regolare i rischi sistemici e prevenire l'elusione delle regole europee.

A chi si applica

Si applica alle controparti finanziarie, alle controparti non finanziarie che soddisfano specifici requisiti e ai soggetti stabiliti in paesi terzi quando le operazioni producono effetti rilevanti nell'Unione.

Esempio pratico

Due controparti finanziarie stipulano un contratto derivato OTC soggetto all'obbligo dopo la data di decorrenza stabilita. Entrambe le parti sono tenute a sottoporre tale contratto a compensazione. Se invece facessero parte dello stesso gruppo societario, potrebbero notificare l'esenzione alle autorità competenti almeno trenta giorni prima.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di compensare i contratti derivati OTC previsti e obbligo di notifica preventiva scritta alle autorità competenti (almeno trenta giorni prima) o di ottenimento dell'autorizzazione per avvalersi dell'esenzione infragruppo; facoltà di opposizione da parte delle autorità.

Domande frequenti

Le operazioni infragruppo sono sempre esenti dall'obbligo di compensazione?No, l'esenzione per le operazioni infragruppo si applica solo previa notifica scritta alle autorità competenti almeno trenta giorni prima, oppure previa autorizzazione per operazioni con soggetti in paesi terzi, e a patto che le autorità non vi si oppongano.
L'obbligo si applica anche ai contratti stipulati con soggetti di paesi terzi?Sì, si applica se il soggetto del paese terzo sarebbe soggetto all'obbligo qualora fosse stabilito nell'Unione e, nel caso di due soggetti esteri, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o serva a evitare l'elusione del regolamento.
Cosa possono fare le autorità competenti dopo aver ricevuto la notifica di esenzione infragruppo?Le autorità competenti possono opporsi all'esenzione entro trenta giorni di calendario dal ricevimento se non sono soddisfatte le condizioni previste, o anche successivamente se tali condizioni vengono meno.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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