Art. 39

Segregazione e portabilità

In vigore dal 4 lug 2012
Segregazione e portabilità 1.   Le CCP tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività. 2.   Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei clienti di quest’ultimo («segregazione omnibus»). 3.   Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti («segregazione per singolo cliente»). Le CCP offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per contro dei loro clienti. 4.   I partecipanti diretti tengono registri e contabilità separati che consentano loro di distinguere sia nei conti detenuti presso la CCP sia nei propri conti le loro attività e posizioni da quelle detenute per conto dei loro clienti presso la CCP. 5.   I partecipanti diretti offrono ai loro clienti, almeno, la scelta tra «segregazione omnibus» e «segregazione per singolo cliente» e li informano dei costi e del livello di protezione di cui al paragrafo 7 associati a ciascuna opzione. Il cliente conferma tale scelta per iscritto. 6.   Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente, anche gli eventuali margini eccedenti quelli dovuti dal cliente sono depositati presso la CCP, sono distinti dai margini di altri clienti o partecipanti diretti e non sono esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto. 7.   Le CCP e i partecipanti diretti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti. 8.   Le CCP possono utilizzare i margini o i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (31), purché il ricorso a tali contratti sia previsto nel regolamento operativo delle CCP. Il partecipante diretto conferma per iscritto la sua accettazione del regolamento operativo. Le CCP rendono pubblico tale diritto di utilizzo, che è esercitato conformemente all’. 9.   Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso la CCP nei conti è soddisfatto se: a) le attività e posizioni sono registrate in conti separati; b) è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati; c) le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto. 10.   Le attività si riferiscono a garanzie detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.
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