Art. 40

Gestione delle esposizioni

In vigore dal 4 lug 2012
Gestione delle esposizioni Le CCP misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le CCP hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.
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Gestione delle esposizioni (Art. 40 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo