Art. 47

Politica di investimento

In vigore dal 4 lug 2012
Politica di investimento 1.   Le CCP investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti di una CCP devono poter essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi. 2.   L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP che non vengono investiti ai sensi del paragrafo 1, non è preso in considerazione per gli scopi previsti dall’, paragrafo 2, o dall’, paragrafo 4. 3.   Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati. 4.   I depositi in contanti di una CCP sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l’uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali. 5.   Una CCP, qualora depositi attività presso terzi, provvede affinché che le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione. Le CCP hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario. 6.   Le CCP non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia. 7.   Le CCP tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili. 8.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, i meccanismi altamente sicuri di cui ai paragrafi 3 e 4 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 7. L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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