Art. 46

Requisiti in materia di garanzie

In vigore dal 4 lug 2012
Requisiti in materia di garanzie 1.   Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Nel caso delle controparti non finanziarie, le CCP possono accettare garanzie bancarie, tenendone conto nel calcolo della propria esposizione verso la banca che ha fornito la garanzia e che è anche partecipante diretto. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell’intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall’inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare. 2.   Se adeguato e sufficientemente prudente, le CCP possono accettare, a titolo di garanzia a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l’esposizione della CCP. 3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, del CERS e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) il tipo di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite; b) gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1; e c) le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1. L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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