Art. 49

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

In vigore dal 4 lug 2012
Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori 1.   Le CCP riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l’AESFEM dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri. I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio di cui all’. L’AESFEM provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle AEV onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP. 2.   Le CCP verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento. 3.   Le CCP rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1. 4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli; b) la partecipazione alle prove dei partecipanti diretti o di altre parti; c) la frequenza delle prove; d) il periodo di tempo oggetto delle prove; e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3. L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori (Art. 49 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo