Art. 51
Accordi di interoperabilità
In vigore dal 4 lug 2012
Accordi di interoperabilità
1. Le CCP possono concludere accordi di interoperabilità con altre CCP a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti agli .
2. Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre CCP per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le CCP beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da tale sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest’ultima sia al sistema di regolamento interessato.
3. La conclusione di accordi di interoperabilità o l’accesso a flussi di dati o a un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall’accordo o dall’accesso.
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