Art. 50
Regolamento
In vigore dal 4 lug 2012
Regolamento
1. Le CCP utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti.
2. Le CCP indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l’obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.
3. Quando ha l’obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.
Storico versioni
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