Art. 19

Parere del collegio

In vigore dal 4 lug 2012
Parere del collegio 1.   Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della CCP a norma dell’, l’autorità competente della CCP effettua una valutazione del rischio di tale CCP e presenta una relazione al collegio. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione e sulla base delle sue risultanze, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Fatto salvo l’, paragrafo 4, quarto comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del secondo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine. 2.   L’AESFEM facilita l’adozione del parere comune in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. L’AESFEM non ha diritto di voto sui pareri del collegio.
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