Art. 31

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti 1.   La controparte centrale informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmette tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, secondo comma Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l’esclusione del membro interessato del consiglio. 2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’, paragrafo 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente, indicando l’entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l’autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un’impresa figlia. L’autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica. L’autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all’elenco di cui all’, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’, paragrafo 1 («valutazione»). L’autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica. 3.   Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente può, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie. Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell’autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione. 4.   L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore: a) risieda fuori dall’Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all’Unione; o b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (30), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE. 5.   Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l’autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. L’autorità competente ne informa il collegio di cui all’. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l’autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente. 6.   Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l’autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione. 7.   L’autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso. 8.   Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all’autorità competente e l’approvazione da parte di quest’ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.
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