Art. 18

Collegio

In vigore dal 4 lug 2012
Collegio 1.   Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell’, l’autorità competente della CCP istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli . 2.   Il collegio è composto da: a) l’AESFEM; b) l’autorità competente della CCP; c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto all’; d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP; e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità; f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato a cui è collegata la CCP; g) i membri del SEBC responsabili della sorveglianza della CCP e i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità; h) le banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati. 3.   L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza. 4.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura: a) la redazione del parere di cui all’; b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all’; c) l’accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri; d) il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della CCP; e e) l’elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all’. 5.   L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L’accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le regole dettagliate sulle procedure di voto di cui all’, paragrafo 3, e può precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio. 6.   Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5. L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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