Art. 84
Scambio di informazioni
In vigore dal 4 lug 2012
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti, l’AESFEM e le altre autorità interessate si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
2. Le autorità competenti, l’AESFEM, le altre autorità interessate e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.
3. Le autorità competenti trasmettono ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
Storico versioni
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