Art. 85

Relazioni e riesame

In vigore dal 4 lug 2012
Relazioni e riesame 1.   Entro il 17 agosto 2015 la Commissione riesamina e redige una relazione generale sul presente regolamento. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio. In particolare la Commissione: a) valuta, in cooperazione con i membri del SEBC, l’esigenza di eventuali misure per facilitare l’accesso delle CCP agli strumenti di liquidità della banca centrale; b) valuta, in coordinamento con l’AESFEM e le autorità settoriali interessate, l’importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie e, in particolare, l’impatto del presente regolamento sull’utilizzo di derivati OTC da parte di imprese non finanziarie; c) valuta, alla luce dell’esperienza maturata nel funzionamento del quadro di vigilanza per le CCP, compresa l’efficacia dei collegi di vigilanza, le rispettive modalità di voto stabilite dall’, paragrafo 3, e il ruolo dell’AESFEM, in particolare durante la procedura di autorizzazione per le CCP; d) valuta, in cooperazione con l’AESFEM e il CERS, l’efficacia degli obblighi di marginazione nel limitare la prociclicità nonché la necessità di definire capacità d’intervento aggiuntive in questo settore; e) valuta, in cooperazione con l’AESFEM, l’evoluzione delle politiche delle CCP sui margini di garanzia collaterale e gli obblighi di garanzia e la loro adeguatezza rispetto alle attività e ai profili di rischio dei loro utenti. La valutazione di cui al primo comma, lettera a), tiene conto dei risultati derivanti dalle attività in atto tra banche centrali a livello dell’Unione e internazionale. La valutazione tiene altresì conto del principio d’indipendenza delle banche centrali e del loro diritto di fornire accesso agli strumenti di liquidità a propria discrezione, nonché del potenziale effetto indesiderato sul comportamento delle CCP o sul mercato interno. Le eventuali proposte di accompagnamento non discriminano, direttamente o indirettamente, alcuno Stato membro o gruppo di Stati membri in quanto sede di servizi di compensazione. 2.   Entro il 17 agosto 2014, la Commissione elabora una relazione, previa consultazione dell’AESFEM e dell’AEAP, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti, come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione. Se la Commissione ritiene che non siano stati realizzati i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per estendere una volta di due anni e una volta di un anno il periodo di tre anni di cui all’, paragrafo 1. 3.   L’AESFEM presenta alla Commissione le relazioni: a) sull’applicazione dell’obbligo di compensazione previsto al titolo II con particolare riguardo alla mancanza di tale obbligo per i contratti derivati OTC stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; b) sull’applicazione della procedura di individuazione di cui all’, paragrafo 3; c) sull’applicazione dei requisiti di segregazione stabiliti dall’; d) sull’estensione dell’ambito di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario; e) sull’accesso delle CCP alle sedi di negoziazione, sugli effetti sulla competitività di talune pratiche nonché sull’impatto sulla frammentazione della liquidità; f) sulle esigenze dell’AESFEM in termini di personale e risorse derivanti dall’assunzione dei compiti e delle prerogative previsti dal presente regolamento; g) sull’impatto dell’applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 5. Ai fini del paragrafo 1, le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014. Tali relazioni sono altresì trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l’AESFEM, previo parere del CERS, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità. La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l’adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio. Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità. 5.   L’AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle sanzioni irrogate dalle autorità competenti, comprese le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.
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Relazioni e riesame (Art. 85 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo