Art. 89

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 lug 2012
Disposizioni transitorie 1.   Per tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, l’obbligo di compensazione previsto dall’ non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la attenuazione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti dall’, paragrafo 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento. I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all’obbligo di compensazione di cui all’ sono assoggettati ai requisiti stabiliti dall’. 2.   Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all’, paragrafo 10, lettere c) e d), l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accordata dall’autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità competente la notifica all’AESFEM e all’AEAP. Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della notifica, l’AESFEM, previa consultazione dell’AEAP, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con l’, paragrafo 10, lettere c) o d), adducendo i motivi per cui l’esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente concede l’esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano l’, paragrafo 10, lettere c) o d), e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell’AESFEM, tenendone debitamente conto. Se l’autorità competente non concorda con il parere dell’AESFEM, ne dà pienamente conto nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere. L’AESFEM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all’, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l’AESFEM effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell’elenco ogni anno conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Una CCP autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli , da 8 a 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 e 81 chiede l’autorizzazione di cui all’ prevista nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli . Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli chiede il riconoscimento di cui all’ previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli . 4.   Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP. 5.   Qualora un’autorità competente abbia autorizzato una CCP a compensare una determinata categoria di derivati secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli , l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’, paragrafo 1. Qualora un’autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli , l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’, paragrafo 1. 6.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli chiede la registrazione ai sensi dell’ entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli chiede la registrazione ai sensi dell’ entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. 7.   Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di dati. 8.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’ fino all’adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento. Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’ fino all’adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento. 9.   In deroga all’, paragrafo 3, lettera f), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l’Unione di cui all’, i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino al 17 agosto 2013 purché ne informino l’AESFEM.
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