Art. 55

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

In vigore dal 4 lug 2012
Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni 1.   Ai fini dell’ i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’AESFEM. 2.   Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione e soddisfare i requisiti stabiliti al titolo VII. 3.   La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione. 4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’AESFEM di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.
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