Art. 57
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione
In vigore dal 4 lug 2012
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione
1. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’AESFEM procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.
2. L’AESFEM e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.
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